Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”) .

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 25 settembre 2017, prevede che vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50.

Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

˗ abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

˗ valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

˗ per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).

˗ mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

˗ innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;

˗ semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Come richiesto dal terzo periodo del comma 6 citato, il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi.

Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del d.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Resta fermo l’inoltro a ISTAT e Banca d’Italia delle informazioni ricavabili dagli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché quelle ricavabili dagli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

In virtù di quanto espressamente previsto dal comma 4-quinquies dell’art. 13 del decreto-legge n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.

Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT. Analogamente, fatte salve le semplificazioni previste dal presente provvedimento, resta applicabile quanto previsto dal Decreto 22 febbraio 2010.

Restiamo a disposizioni alla nostra gentile Clientela per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Ceriano Laghetto, 02-01-2018